IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al presidente della Giunta regionale, agli assessori regionali
e ai consiglieri regionali, sospesi di diritto dalla carica ai  sensi
del  comma  4-  bis  dell'art.  15  della legge 19 marzo 1990, n. 55,
introdotto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16
e sostituito dall'art. 1 della legge  12  gennaio  1994,  n.  30,  e'
corrisposto,  per  il  periodo  della  sospensione,  un  assegno pari
all'indennita' di cui alla lettera e) del  primo  comma  dell'art.  1
della  legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6, successive modifiche ed
integrazioni, ridotta di un quinto.